La gestione di pile e accumulatori esausti da parte delle attività commerciali
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Pile e accumulatori esausti sono classificati come “rifiuti pericolosi”, ed in quanto tali sono soggetti ad adempimenti ed obblighi gestionali particolarmente stringenti.
Esse contengono metalli pesanti, quali il piombo, il cromo, il cadmio, il rame, lo zinco e il mercurio e di altre sostanze tossiche (es. acido solforico). Qualora siano smaltite in discarica o siano disperse nell'ambiente, il rischio di inquinamento ambientale, in particolare delle acque e del suolo, è molto alto.
Attraverso una corretta gestione di pile ed accumulatori esausti è possibile riciclare i metalli pesanti e il lamierino d'acciaio del rivestimento così da ridurre il ricorso ai metalli vergini e l'impatto ambientale legato alla loro gestione.
La gestione di batterie e gli accumulatori sono disciplinati da apposita normativa.
La normativa di riferimento in materia di rifiuti di pile e accumulatori deriva dalla Direttiva Europea 2006/66/Ce che si basa sul principio del “chi inquina paga” e della responsabilità condivisa. Il recepimento della normativa europea è avvenuto attraverso l’emanazione del D.Lgs 188/08 (recentemente modificato dal D.Lgs. 21/11) che disciplina l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclo e lo smaltimento dei relativi rifiuti, al fine di promuovere un elevato livello di raccolta e riciclo.
Il D.lgs . 21/11 all’Articolo 6 comma 3 recita quanto segue: “Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro ed alla gestione dei rifiuti di pile o di
accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.».
Il D.lgs all’articolo 6 comma 4 188/08 stabilisce che "La raccolta separata di cui al comma 1 è organizzata prevedendo che i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili pongano a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita. Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti”.
L’Articolo 25 comma 5 stabilisce che il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito,
una pila o un accumulatore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro
150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso.
 
Quindi in conclusione ogni utenza non domestica (attività commerciale) che effettua la vendita di pile e accumulatori, per evitare sanzioni, deve dotarsi, in proprio, di un contenitore per la raccolta di pile e batterie e provvedere al ritiro gratuito di pile e accumulatori esausti. I distributori possono avvalersi del servizio pubblico di raccolta, ovvero dei contenitori stradali messi a disposizione dal comune, oppure avvalersi di società autorizzate alla raccolta di tale tipologia di rifiuto, tuttavia devono in ogni caso provvedere alla stipula di una convenzione con il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori.
La stipula di tale convenzione è gratuita e può essere effettuata sul sito del Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori ( https://www.cdcnpa.it/) cliccando su accedi (riquadro giallo in alto a sinistra) e accedendo alla sezione REGISTRAZIONE UTENTE.    
 
In allegato la guida alla registrazione.   

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