Cane di quartiere


Il riconoscimentO di Cane di Quartiere è regolato da:

Legge Regionale della Campania 24 novembre 2001 n°16

Articolo 10

Cani di quartiere
1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale si definisce cane di quartiere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 e dall’art. 672 del Codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell’A.S.L. di riferimento, in accordo con le associazioni di volontariato di cui all’art. 16 operanti sul territorio e vengono proposte al Sindaco competente che le regolamenta e ne informa la cittadinanza. Tali associazioni propongono al servizio veterinario dell’A.S.L. di riferimento il riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l’onere della gestione e la responsabilità.
3. i cani di quartiere devono essere vaccinati e sterilizzati dal servizio veterinario dell’A.S.L. competente per territorio o da medici veterinari convenzionati.
4. I cani di quartiere devono essere iscritti all’Anagrafe canina, tatuati o riconosciuti a nome del Comune di appartenenza e portate un segno di riconoscimento ben visibile.

Regolamento Comunale  per il riconoscimento del cane di quartiere
Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 304 del 9.10.2007


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