Colonie feline


La tutela dei gatti randagi è regolata dalla

Legge Regionale della Campania 24 novembre 2001 n°16 

Articolo 11

Protezione dei gatti in libertà

1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle Istituzioni.
2. E’ vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro territorio singoli gatti o colonie feline che vivono in libertà.
3. I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati dal servizio veterinario dell’A.S.L. competente per territorio, utilizzando proprio personale o medici veterinari convenzionati.
4. I gatti in libertà possono essere soppressi solo se gravemente malati o incurabili, come previsto dall’art. 3, comma 1.
5. Le colonie di gatti che vivono in libertà possono essere gestite da privati cittadini o dalle associazioni di cui all’art. 16, che assumono l’onere di catturare gli animali, di trasportarli al servizio veterinario per le sterilizzazioni e di riammetterli nel loro gruppo. Inoltre avranno cura di monitorare il numero dei gatti delle colonie in gestione, le loro condizioni di salute e di sopravvivenza, avvalendosi dell’opera di medici veterinari.


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