Accesso agli atti amministrativi ex Lege 241/90


L’interessato può prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi in possesso degli uffici comunali.
Per interessato si intende il soggetto privato che abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
Sono esclusi dall’accesso i documenti:
- coperti dal segreto di stato;
- diretti all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, e programmazione, che sono soggetti a particolari norme che ne regolano la formazione;
- contenenti informazioni di carattere psicoattitudinali di terzi, nei procedimenti selettivi;
- di procedimenti tributari, per i quali si applicano le norme che li regolano.


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